giovedì, dicembre 16, 2021

Le novità 2022 per la Fattura Elettronica

 

Per la Fattura elettronica, il 2022 si presenta come un anno di novità anche se non subito in arrivo.

La Commissione Europea ha autorizzato la proroga della fatturazione elettronica tra privati, prolungando fino al 31 dicembre 2024 la deroga alle regole comunitarie in materia di IVA.

Una novità che si affianca alle misure previste dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 e alla possibilità che l’obbligo della fattura elettronica venga esteso anche alla platea più corposa degli attuali soggetti esclusi, ossia i titolari di partita IVA in regime forfettario.

Si prospetta quindi uno scenario di novità per la fattura elettronica 2022, ed è bene fare il punto delle modifiche in vista e delle prospettive future.

Fattura elettronica 2022, le novità in arrivo: passo indietro per le prestazioni sanitarie

Non sarà il 2022 l’anno in cui anche i medici, e più in generale i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, dovranno adeguarsi all’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Se inizialmente l’avvio dell’obbligatorietà era previsto dal 1° gennaio 2022, viene prevista una nuova proroga e la decorrenza è rinviata al 2023, nell’attesa che vengano definite regole specifiche a tutela della privacy degli interessati.

Fare fattura elettronica resterà quindi vietato fino al 31 dicembre 2022 per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e in relazione alle fatture i cui dati sono da inviare ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Fattura elettronica 2022, proroga al 1° luglio per l’addio all’esterometro

Passo indietro anche per le operazioni con l’estero. Sempre nel corso dell’iter di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, è stato prorogato l’esterometro e, conseguentemente, differito l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi esteri.

Era stata la scorsa Manovra a disporre, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l’abolizione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Anche per le fatture con l’estero veniva indicato quale canale di trasmissione il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Una novità che slitta però di alcuni mesi: si passerà all’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022, nuova data di decorrenza introdotta in sede di conversione del Decreto n. 146/2021.

Si crea quindi un calendario di adempimenti semestrale:

  • per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, sarà necessario inviare:
    • l’esterometro del primo trimestre entro il 30 aprile (lunedì 2 maggio);
    • l’esterometro del secondo trimestre entro il 31 luglio (22 agosto, a causa della proroga feriale);
  • per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022:
    • l’invio dei dati delle operazioni verso soggetti esteri è effettuato tramite il SdI entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
    • l’invio dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuato tramite il SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica 2022, si allarga la platea dei soggetti obbligati: verso l’estensione ai forfettari

Alle novità già messe nero su bianco si affiancano quelle per le quali si preannunciano specifiche misure nei prossimi mesi.

Si tratta nel dettaglio dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari, sempre più vicina dopo l’ok dell’Europa.

lunedì, dicembre 06, 2021

Come funziona e a chi serve il lettore green pass automatico

 


Il Lettore Automatico del Green Pass è una soluzione perfetta per tutte quelle attività come ristoranti, alberghi, palestre e uffici che sono obbligati a verificare il QR Code dei propri dipendenti e clienti e non vogliono generare intoppi o code.

I modelli più evoluti stampano uno scontrino di avvenuta verifica con nome, data e ora da esibire nell’eventualità di controlli esterni, esentando l’esercente da ulteriori controlli e responsabilità.

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mercoledì, agosto 11, 2021

 


Green pass: le novità, i controlli e le sanzioni

Gli esercenti hanno l’obbligo di chiedere la certificazione Dopo tre violazioni rischiano la chiusura del locale

Green pass: ecco controlli e sanzioni per clienti ed esercenti

Green pass, avanti tutta. Una circolare del Viminale firmata dal prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto del Viminale, ha fornito una serie di precisazioni sulla fase dei controlli del certificato verde, che i cittadini devono esibire per accedere a una serie di luoghi. I controlli, chiarisce la circolare, ci saranno, in città, nei luoghi della movida, nelle località turistiche. I gestori dei locali pubblici sono obbligati a chiedere il green pass al cliente. La circolare chiarisce che possono chiedere anche il documento di identità solo in caso di «palese violazione». Resta quindi la natura discrezionale della verifica dell’identità, che diventa però «necessaria quando appaia la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». Il dpcm del 17 giugno firmato dal premier Mario Draghi inseriva i titolari di strutture ricettive e dei pubblici esercizi nell’elenco «dei soggetti deputati a svolgere la verifica delle certificazioni verdi e di conoscere le generalità dell’intestatario». Ecco quando è necessario esibire il pass, cosa si rischia, in quali casi viene sanzionato anche l’esercente.

Conto-Graph presenta le SOLUZIONI facili e veloci oppure in totale autonomia, INTEGRATE ai suoi GESTIONALI di RISTORAZIONE – BAR – PIZZERIA per la lettura del GREEN PASS,

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In quali occasioni viene chiesto il green pass?

É richiesto per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione (attualmente l’Italia è tutta bianca). Dal 6 agosto serve anche per l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. Occorre per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, ma anche per entrare in musei, altri luoghi di cultura e alle mostre. Green pass, limitatamente alle attività al chiuso, anche per entrare in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere. E anche all'interno di strutture ricettive. Obbligatorio anche per sagre e fiere, convegni e congressi. E per accedere a centri termali, parchi tematici e di divertimento. Poi per centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Serve anche per le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. O per partecipare ai concorsi pubblici.

Cosa attesta il green pass?

Il green pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute, che contiene un Qr code per verificarne autenticità e validità. É valido a partire dal 15esimo giorno dalla somministrazione della prima dose e fino alla seconda dose in caso di vaccinazioni con Astrazeneca, Pfizer o Moderna. Ed è valido dalla data di completamento del ciclo vaccinale per nove mesi. Spetta anche quando si sia risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. In questo caso è valido 48 ore. Il green pass viene dato anche a chi è guarito dal nuovo coronavirus nei sei mesi precedenti. In questo caso i sei mesi si calcolano a partire dal primo tampone positivo.

Si deve mostrare il green pass in forma cartacea o digitale?

Il cittadino può esibire la certificazione verde con il Qr code in forma cartacea o digitale.

Quanto tempo resta valido il green pass?

Il green pass è valido dal 15esimo giorno dopo la prima vaccinazione e fino alla seconda somministrazione e per nove mesi dopo la seconda dose (per Astrazeneca, Pfizer e Moderna o subito dopo la dose unica di J&J). É valido fino sei mesi dal primo tampone positivo di una persona guarita dal nuovo coronavirus. In seguito a tampone molecolare o antigenico il green pass è valido solo 48 ore.

Come funziona la app di verifica?

Per verificare la validità del green pass si utilizza una app gratuita che si chiama VerificaC19, installata su dispositivo mobile. La app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Il verde indica che il green pass è in regola, il rosso che non lo è.

Quali sono i risultati che emergono dalla verifica con la app Verifica19?

Attualmente sono tre possibili risultati. Con la schermata verde la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa. Con la schermata azzurra la certificazione è valida solo per l'Italia, mentre con la schermata rossa la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

Che informazioni visualizza chi verifica un green pass?

La lettura del Qr code non rivela l'evento sanitario che ha generato la certificazione, quindi chi verifica un green pass della motivazione del rilascio della certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. Nome, cognome, data di nascita e la validità della certificazione che si evince dal colore della schermata che compare (azzurra, certificazione valida solo in Italia; schermata verde, certificazione valida in Italia e in Europa; schermata rossa, certificazione non valida o scaduta o c'è stato un errore di lettura). La verifica non prevede la memorizzazione di informazioni riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Dopo la prima dose di vaccino il pass è subito valido?

No, il green pass è valido dal 15esimo giorno dopo la somministrazione della prima dose.

Che controlli effettuano i titolari degli esercizi dove è obbligatorio il green pass?

Il titolare o i suoi delegati all’ingresso devono chiedere al cliente il green pass e verificare con la app VerificaC19 che per il Qr code inquadrato si accenda la luce verde. Sullo schermo apparirà nome, cognome ed età del titolare del green pass. Il documento di identità viene richiesto dagli esercenti solo in caso di palesi incongruenze con i dati apparsi. Se nel locale si presentano le forze dell’ordine i clienti dovranno mostrare il green pass e un documento di identità.

Il gestore di un locale può chiedere anche il documento di identità?

Sì, può chiedere al cliente di esibire un documento di identità in caso di palesi incongruenze del green pass. In normali circostanze la verifica dell’identità ha natura discrezionale. Si renderà invece necessaria in caso di abusi o di elusione delle norme, come quando si registra una manifesta incongruenza con i dati anagrafici.

Il cliente può rifiutare di mostrare il documento di identità?

No, il cliente è tenuto a mostrare il documento di identità se il gestore rileva una incongruenza. Anche se di fronte non ha un pubblico ufficiale.

Che sanzioni sono previste per i cittadini che violano le regole?

Per il cittadino sono previste sanzioni amministrative da 400 a mille euro, a cui si sommerà una denuncia per falso in caso l’identità non corrisponda alla certificazione verde.

In quali casi ci sono sanzioni per il gestore di un locale?

Il gestore è punito se non chiede al cliente il green pass all’ingresso del locale. Non è responsabile della presentazione di green pass falsi, a meno che siano palesi le incongruenze della certificazione esibita. Le sanzioni amministrative vanno da 400 a mille euro. É anche prevista la chiusura dell’esercizio se la violazione viene ripetuta per tre volte.

Il gestore è responsabile del green pass falso del cliente?

No, non è responsabile di un green pass contraffatto, «laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente». Questo significa che in caso di palesi incongruenze l’esercente deve chiedere il documento di identità al cliente, altrimenti è passibile di sanzione.

Come avviene il controllo in un locale dove c’è l’obbligo di uso del green pass?

Il personale incaricato deve controllare la certificazione con la app VerificaC19. Inquadrando il Qr code appare una luce verde o rossa che indica se il pass è valido o non lo è. Se la certificazione è scaduta, non è ancora valida o è stata revocata si accenderà la luce rossa. In caso di incongruenze palesi potrà essere richiesto il documento di identità al cliente.

Per l’ingresso in un ristorante al chiuso serve il green pass?

Sì, al momento dell’ingresso del cliente in un ristorante al chiuso è necessario chiedere al cliente di mostrare il green pass. L’esercente deve verificarne la validità.

Negli stadi chi controllerà il green pass?

Lo faranno gli steward, chiarisce la circolare, che chiederanno anche il documento di identità in caso di palesi incongruenze del certificato prodotto. Gli steward sono personale iscritto in elenchi ad hoc dei questori. Il loro impiego è previsto in servizi ausiliari di polizia negli impianti sportivi.

Vado in palestra al chiuso. Devo mostrare il green pass?

Sì, per l’ingresso in una palestra al chiuso, come per entrare al cinema o per andare a teatro, è richiesto il green pass. Può essere richiesto anche un documento di identità se il gestore rileva palesi incongruenze nel green pass presentato.

La certificazione verde è richiesta anche in zona bianca?

Sì, è richiesta anche in zona bianca, ma anche nelle zone gialla, arancione e rossa, dove i servizi e le attività siano consentiti. E regioni e province autonome possono prevedere ulteriori utilizzi della certificazione verde Covid-19. Attualmente le regioni in Italia sono classificate tutte come zona bianca.

Il green pass è richiesto per i bambini?

La certificazione verde non è necessaria per i bambini sotto i 12 anni per accedere ad attività e servizi per i quali nel nostro Paese è necessario il green pass (mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento). La certificazione non è richiesta per accedere ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi, incluse le relative attività di ristorazione. In caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di mettersi in viaggio, dunque, è bene informarsi sui siti dei Paesi di destinazione.

Come si devono comportare le persone esenti dal green pass?

In Italia alcuni persone sono esenti dal green pass sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone è in arrivo una certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Il gestore può essere punito se il cliente presenta un green pass di un’altra persona?

No, salvo i casi di palese incongruenza del certificato con i dati anagrafici. Per esempio se la certificazione prodotta è relativa a una persona che dalla app VerificaC19 risulta di età maggiore a quella della persona che la presenta. O se la certificazione è intestata a una persona di sesso diverso da quello del cliente.

Il green pass può essere revocato?

Sì. Il green pass è revocato, per esempio, allo scadere delle 48 ore dopo il test negativo. O quando è stata somministrata la prima dose ma non ci si è presentati all’appuntamento per il richiamo. O se si contrae il nuovo coronavirus.

Per agevolare il controllo dei Green Pass Conto-Graph srl propone fin da ora SOLUZIONI INTEGRATE con i propri SOFTWARE GESTIONALI per la Ristorazione, Bar, Pizzeria ecc… per la lettura anche su dispositivi utilizzati dai camerieri per la presa della comanda  con nuova versione aggiornata che offre la possibilità di lanciare VerificaC19 direttamente dalla schermata principale della nostra “App” oppure attraverso i servizi “ kiosko” per il controllo accessi non presidiato, per monitorare gli accessi al tuo locale senza bisogno di operatori. Difatti ai clienti basterà avvicinare il Green Pass al suo lettore QR code per farsi identificare: il dispositivo stamperà poi un biglietto con data, ora e nome, da esibire in caso di controllo.

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mercoledì, marzo 31, 2021

XML 7 proroga al 1° ottobre 2021 come termine dell’obbligo

 

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 83884 del 30 marzo 2021, è stato spostato dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 il termine dell’obbligo per gli esercenti di inviare il file XML dei corrispettivi giornalieri utilizzando esclusivamente il tracciato versione 7.0 e del conseguente termine di adeguamento dei Registratori telematici.

Ne consegue, quindi, che fino al 30 settembre 2021 gli esercenti potranno continuare ad inviare all’Agenzia delle entrate il file XML dei corrispettivi giornalieri nel tracciato in versione 6.0, ovvero in versione 7.0 qualora il dispositivo da essi utilizzato sia già stato a tal fine adeguato.

Cosa cambia con l’introduzione del tracciato telematico XML 7 per i registratori di cassa…

Che cos'è XML 7?

L’XML è una modalità di generazione di file nel settore informatico: uno strumento per la generazione, memorizzazione e trasmissione di documenti digitali. Il file XML è un testo definito con una struttura ben chiara.

Rispetto all’HTML, il suo vantaggio è la possibilità scegliere i tag secondo le proprie esigenze e di trasmettere dati telematici ad un server.

Come funziona nello specifico l'XML?

L’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è nota tutti gli esercenti. Ciascuno di loro a fine giornata si occupava della chiusura di cassa e il registratore telematico oppure la stampante fiscale trasmetteva i dati delle vendite nel formato XML all’Agenzia delle Entrate.

·         Corrispettivo giornaliero

·         Iva

·         Reso

·         Annullo

Quali sono i problemi generati dall’XML 6.0?

Di prassi finora i registratori telematici erano allineati al tracciato XML 6.0., ma stando alle valutazioni di tecnici informatici e associazione di categoria, questo tracciato aveva delle limitazioni.

Nello specifico si trattava di rallentamenti riguardanti prevalentemente la gestione contabile delle fatture e gli adempimenti dichiarativi.

Servivano perciò delle migliorie per una comunicazione in termini fiscali e amministrativi più trasparente ed efficace. La decisione finale è stata presa dall’Agenzia delle Entrate che, data la situazione di emergenza sanitaria e le difficoltà tecniche riscontrate, ha optato per lo slittamento della ripartenza.

Cosa cambia con XML 7.0?

Per superare le mancanze tecniche è entrato in gioco il tracciato telematico XML 7.0, ovvero un formato elettronico “elaborabile” che consente una più precisa e minuziosa programmazione di dati e documenti.

L’avvio del formato XML 7.0, fortemente voluto dalla stessa Agenzia delle Entrate, porterà ad ampliare la lista e la natura delle operazioni commerciali e la conseguente agevolazione per la dichiarazione IVA.

Sulla base di queste indicazioni, l’esercente ora dovrà trasmettere i dati con informazioni più precise sulle transazioni.

Ecco le principali novità introdotte con XML 7, con cui si avrà la possibilità di:

·         Rintracciare l’apparecchio di trasmissione dei dati in presenza di più punti cassa;

·         Gestire la dichiarazione annuale dell’IVA (precompilata IVA);

·         Gestire l’aliquota IVA all’imponibile;

·         Scegliere l’eventuale Ventilazione IVA;

·         Evitare la duplicazione dell’imposta per i corrispettivi (che può verificarsi quando il cliente ad esempio chiede la fattura elettronica);

·         Indicare i pagamenti non riscossi collegati a fatture;

·         Indicare i pagamenti non riscossi tra beni e servizi;

·         Specificare i pagamenti ricevuti in contanti;

·         Consentire il pagamento ”sconto a pagare”;

·         Indicare gli arrotondamenti per eccesso e/o per difetto;

·         Fare resi e annulli di scontrini elettronici.

In aggiunta, entreranno in vigore altre funzionalità come:

·         Buoni pasto e/o ticket;

·         Buoni uso e multiuso;

·         Tessere prepagate;

·         Gift card;

·         Acconti;

·         Memorizzazione Codice Lotteria dei clienti per la Lotteria degli Scontrini.

Nell’ambito della vendita il soggetto dovrà inoltre differenziare la natura degli incassi. Sarà necessario specificare se la vendita è riferita a un bene oppure ad un servizio / prestazione.

Viene introdotta la possibilità di indicare il codice ATECO, che identifica la tipologia di attività commerciale. Nel caso di aziende o attività commerciali che hanno un solo codice ATECO sarà facoltativo, invece obbligatorio per le multiattività, vincolate all’aggiornamento dei loro RT sulla base dei rispettivi codici.

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