martedì, giugno 04, 2019

Invio telematico dei corrispettivi: prossima scadenza 1 luglio 2019



Invio telematico dei corrispettivi: prossima scadenza 1 luglio 2019

Termine entro cui gli esercenti e le attività di commercio al minuto dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri.

L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo adempimento riguardanti soprattutto i criteri di determinazione del volume d’affari.
Il nuovo obbligo, infatti, entrerà in vigore gradatamente e la scadenza del 1° luglio prossimo interesserà esclusivamente i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Invece dal 1° gennaio 2020 l’adempimento riguarderà tutti i contribuenti che esercitano le attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 con le esclusioni che saranno previste dal decreto ministeriale di prossima attuazione.


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Invio telematico dei corrispettivi: determinazione del volume d’affari

La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 47/E del 2019 ha fornito alcuni chiarimenti sul nuovo adempimento, ed in particolare sui criteri da seguire al fine di verificare il superamento o meno della soglia di 400.000 euro di volume d’affari.
Nel caso in cui non fosse superato il predetto limite il contribuente non sarà interessato dalla prossima scadenza ma da quella del 1 Gennaio 2020
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate il contribuente deve fare riferimento al volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.
Conseguentemente se l’attività è nuova, quindi è stata avviata nel periodo di imposta 2019, in mancanza del “dato storico” il contribuente risulta automaticamente escluso dall’obbligo di invio dei corrispettivi entro la data del 1° luglio. 
Il contribuente potrà però comunque memorizzare ed inviare all’Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri facoltativamente.
Il documento di prassi in rassegna ha altresì precisato che il volume d’affari deve essere determinato facendo riferimento a tutte le attività esercitate, considerando anche quelle escluse dal nuovo adempimento.
Il volume d’affari deve essere determinato facendo riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.
Deve essere preso in considerazione l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all’anno solare.

Il paradosso della soluzione dell’Agenzia delle entrate

Non sussistono dubbi sulla correttezza della soluzione fornita dall’Agenzia delle entrate.
Il volume d’affari è unico è complessivo per ogni contribuente, ma prendere in considerazione anche le operazioni riguardanti le attività escluse dal nuovo adempimento può determinare effetti paradossali.
Si consideri ad esempio il caso di un contribuente esercente sia un’attività di lavoro autonomo, ma anche un’attività di commercio al minuto, che potenzialmente dovrebbe essere assoggettata al nuovo obbligo.
Applicando alla lettera le indicazioni dell’Agenzia delle entrate devono essere prese in considerazione sia le prestazioni di servizi fatturate e relative all’attività professionale, sia il volume d’affari relativo all’attività commerciale esercitata.
Nel caso in cui la somma dei due valori fosse superiore a 400.000 euro, il contribuente sarà obbligato a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi relativi all’attività commerciale entro la prima scadenza del 1° luglio.
L’obbligo è dunque completamente scollegato dalla circostanza che il volume d’affari relativo all’attività commerciale sia di un ammontare sensibilmente inferiore rispetto al volume d’affari conseguito nell’esercizio dell’attività professionale.

Invio telematico dei corrispettivi: soggetti interessati

Sono interessati dal nuovo adempimento gli esercenti le attività al dettaglio ed assimilate individuate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.
La memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate farà venire meno l’obbligo di istituzione e tenuta del registro dei corrispettivi previsto dall’art. 24 del decreto Iva.
Il nuovo obbligo sostituisce anche le modalità di assolvimento di certificazione fiscale dei corrispettivi medesimi in precedenza assolto con l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura qualora il soggetto acquirente ne faccia esplicita richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

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