Invio
telematico dei corrispettivi: prossima scadenza 1 luglio 2019
Termine entro cui gli esercenti e le attività di commercio
al minuto dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi
giornalieri.
L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti
sul nuovo adempimento riguardanti soprattutto i criteri di determinazione del
volume d’affari.
Il nuovo obbligo, infatti, entrerà in vigore
gradatamente e la scadenza del 1° luglio prossimo interesserà esclusivamente i
contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito un volume
d’affari superiore a 400.000 euro. Invece dal 1° gennaio 2020 l’adempimento
riguarderà tutti i contribuenti che esercitano le attività di commercio al
minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 con le esclusioni che saranno
previste dal decreto ministeriale di prossima attuazione.
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Invio telematico dei corrispettivi:
determinazione del volume d’affari
La Risoluzione
dell’Agenzia delle entrate n. 47/E del 2019 ha fornito alcuni
chiarimenti sul nuovo adempimento, ed in particolare sui criteri da seguire al
fine di verificare il superamento o meno della soglia di 400.000 euro di volume
d’affari.
Nel caso in cui non fosse superato il predetto
limite il contribuente non sarà interessato dalla prossima scadenza ma da
quella del 1 Gennaio 2020
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate il
contribuente deve fare riferimento al volume d’affari conseguito nel periodo di
imposta precedente.
Conseguentemente se l’attività è nuova, quindi è stata
avviata nel periodo di imposta 2019, in mancanza del “dato storico” il
contribuente risulta automaticamente escluso dall’obbligo di invio dei
corrispettivi entro la data del 1° luglio.
Il contribuente potrà però comunque memorizzare ed
inviare all’Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri facoltativamente.
Il documento di prassi in rassegna ha altresì
precisato che il volume d’affari deve essere determinato facendo riferimento a
tutte le attività esercitate, considerando anche quelle escluse dal nuovo
adempimento.
Il volume d’affari deve essere determinato facendo
riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.
Deve essere preso in considerazione l’ammontare
complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento all’anno solare.
Il paradosso della soluzione
dell’Agenzia delle entrate
Non sussistono dubbi sulla correttezza della soluzione
fornita dall’Agenzia delle entrate.
Il volume d’affari è unico è complessivo per ogni
contribuente, ma prendere in considerazione anche le operazioni riguardanti le
attività escluse dal nuovo adempimento può determinare effetti paradossali.
Si consideri ad esempio il caso di un contribuente esercente
sia un’attività di lavoro autonomo, ma anche un’attività di commercio al
minuto, che potenzialmente dovrebbe essere assoggettata al nuovo obbligo.
Applicando alla lettera le indicazioni dell’Agenzia
delle entrate devono essere prese in considerazione sia le prestazioni di
servizi fatturate e relative all’attività professionale, sia il volume d’affari
relativo all’attività commerciale esercitata.
Nel caso in cui la somma dei due valori fosse
superiore a 400.000 euro, il contribuente sarà obbligato a trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi relativi all’attività
commerciale entro la prima scadenza del 1° luglio.
L’obbligo è dunque completamente scollegato dalla
circostanza che il volume d’affari relativo all’attività commerciale sia di un
ammontare sensibilmente inferiore rispetto al volume d’affari conseguito
nell’esercizio dell’attività professionale.
Invio telematico dei corrispettivi:
soggetti interessati
Sono interessati dal nuovo adempimento gli esercenti
le attività al dettaglio ed assimilate individuate dall’art. 22 del D.P.R. n.
633/1972.
La memorizzazione e l’invio telematico dei
corrispettivi all’Agenzia delle entrate farà venire meno l’obbligo di
istituzione e tenuta del registro dei corrispettivi previsto dall’art. 24 del
decreto Iva.
Il nuovo obbligo sostituisce anche le modalità di
assolvimento di certificazione fiscale dei corrispettivi medesimi in precedenza
assolto con l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino
fiscale.
Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura
qualora il soggetto acquirente ne faccia esplicita richiesta non oltre il
momento di effettuazione dell’operazione.
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